statuto

ALLEGATO “B” del Repertorio N. 19925 e Raccolta N. 10.637
STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA
“CAPITOLO ITALIANO INS ODV- ETS”


Articolo 1 – Costituzione
Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”,
d’ora innanzi anche “CTS”) è costituita l’associazione denominata “CAPITOLO ITALIANO INS ODV – Ente del Terzo Settore (d’ora innanzi anche la
“Associazione” o “INS”).


Articolo 2 – Sede e Durata
L’Associazione ha sede in Firenze, Via Michelazzi 19, 50141 Firenze
L’Associazione ha durata illimitata.


Articolo 3 – Oggetto e Scopo
Il Capitolo Italiano INS non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati; condivide gli oggetti e gli scopi della “International Neuromodulation Society” (USA) alla quale aderisce e pertanto si propone:
– di promuovere e diffondere i fondamenti scientifici, le possibilità applicative, le specifiche tecniche di tutti gli aspetti della neuromodulazione.
Questa società multidisciplinare ritiene che tutti gli scienziati, i medici, i professionisti che operano nel campo sanitario che hanno interesse nella neuromodulazione possano collaborare a condividere questa metodologia di cura e incoraggiarne il miglior utilizzo per il bene dell’umanità.
Gli obiettivi del Capitolo Italiano INS sono:
• Creare un forum che coinvolga, medici, scienziati, bioingegneri ed operatori sanitari con specifico interesse nella neuromodulazione grazie
ad incontri periodici di aggiornamento scientifico, pubblicazioni, website.
• Incoraggiare, ai fini del miglioramento della comprensione di queste terapie e delle necessità dei pazienti;
a) la ricerca e lo sviluppo in riferimento alle metodiche ed alle tecniche utilizzate
b) un dialogo aperto con le Aziende che operano nel settore, la collaborazioni con l’Università e i Dipartimenti Universitari; il coordinamento della propria attività con quelle di altre Società Scientifiche, Enti o Associazioni aventi scopi assimilabili o affini;
• Far comprendere l’efficacia clinica della neuromodulazione L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Attività accessorie potranno essere:
• La formazione e la didattica mediante l’organizzazione di corsi di specializzazione nel campo della neuromodulazione;
• la promozione di attività di ricerca nel campo della neuromodulazione;
• l’assunzione di tutte le iniziative politiche, sociali, giuridiche, culturali, sanitarie, comunicative, editoriali funzionali alla tutela ed al raggiungimento dei propri fini.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’organo di amministrazione.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto del principio di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.


Articolo 4 – Patrimonio ed Entrate dell’Associazione
a) Il patrimonio iniziale dell’Associazione è di euro 15.000.
b) Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) Dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
b) Dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
c) Dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
d) Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire all’Associazione stessa e da parte dei già associati a titolo di rinnovo della quota.
e) L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
f) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione della Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
g) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.


Articolo 5 – Associati Fondatori, Associati benemeriti, Associati
Possono far parte dell’Associazione in qualità di associati tutti i medici e gli operatori sanitari, senza alcuna limitazione, che abbiano un interesse professionale nella neuromodulazione e che ne condividano gli scopi.
a) Associati ordinari: sono coloro che si impegnano a partecipare attivamente all’attività associativa ed a versare un contributo annuo fissato dal Consiglio Direttivo.
b) Associati onorari: possono essere chiamati dal Consiglio Direttivo a far parte dell’Associazione come Soci onorari tutti coloro che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti dell’Associazione o, comunque, come riconoscimento alle loro doti professionali e morali.
c) Associati sostenitori: coloro che versano spontaneamente contributi senza obbligo di continuità.
d) Associati fondatori: coloro che hanno firmato l’Atto Costitutivo.
Tutti i soci hanno diritto di voto e l’Associazione favorisce la massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni dell’Ente.


Art. 6 – Diritti e obblighi degli associati
Gli associati hanno diritto di:
-eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
-esaminare i libri sociali;
-essere informati sull’attività dell’associazione e controllarne l’andamento; frequentare i locali dell’associazione;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione; concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
– essere rimborsati sulle spese effettivamente sostenute e documentate e autorizzate; prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di:
-Rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro anche indiretto;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.


Art. 7 – Ammissione e numero degli associati
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo e hanno diritto di essere membri dell’Associazione tutti i soggetti di cui all’art. 5 dello statuto in conformità al D.M. 4 agosto 2017.
Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Possono essere ammessi associati maggiori di età che condividono le finalità dell’associazione e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, appartenenti alle categorie professionali indicate, con attività lavorativa di vario tipo ma comunque nell’area professionale che l’Associazione rappresenta, operanti sia in strutture pubbliche che in regime libero professionale, possono essere, su domanda, ammessi in qualità di soci senza limitazioni.
Chi intende aderire alla INS come socio ordinario, deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo.
La domanda dovrà contenere:
– curriculum vitae;
– la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte e deve provvedere entro il termine di novanta giorni.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo nel libro degli associati.
Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare (motivazione obbligatoria) la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.


Art. 8 – Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
Chiunque aderisca alla INS può, in qualsiasi momento, notificare per iscritto al Consiglio direttivo la sua volontà di recedere dal novero dei partecianti alla INS stessa. Il Consiglio direttivo dovrà adottare un’apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. Tale recesso ha efficacia con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Chiunque partecipi alla INS in presenza di gravi motivi può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazione dell’interessato, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.
Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l’efficaciadella deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibile.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Gli associati che risultino morosi nel pagamento della quota associativa da più di un anno saranno sollecitati a mezzo mail a regolarizzare la propria situazione entro la scadenza di un mese dall’invio dell’avviso.
I soggetti che non risultano in regola con il pagamento della propria quota associativa da almeno due anni consecutivi perdono automaticamente l’appartenenza all’Associazione.


Articolo 9 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’associazione:
 l’Assemblea degli associati
 Il Consiglio Direttivo;
 Il Presidente del Consiglio Direttivo
 Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
 Il Segretario del Consiglio Direttivo;
 Il Tesoriere;
 Il Collegio dei Revisori dei Conti (ove nominato)
 Il Comitato Scientifico


Articolo 10- Assemblea
a) L’Assemblea è composta da tutti gli associati.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta.
La convocazione dell’Assemblea spetta al Presidente e deve contenere il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno viene fatta, con avviso individualmente inviato mediante posta elettronica, ottenendo la prova dell’avvenuta ricezione nei termini, ai soci almeno 30 giorni prima della data di convocazione all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo per l’anno in corso. Essa inoltre:
-provvede, con votazione a scrutinio segreto, alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, del Segretario del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti;
-delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;
-delibera sulle modifiche al presente statuto;
-approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività
dell’associazione;
-delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge o dal presente Statuto;
– approva il bilancio consuntivo e preventivo e sull’attività della INS;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai
sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e del presente Statuto alla
presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti
– delibera sull’importo della quota associativa;
– delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o
dallo statuto alla sua competenza.
-delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli associati o da almeno 3 (tre) Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti.
Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza semplice ed in conformità della Legge e dello Statuto Sociale e sono estese a tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
L’Assemblea delibera:

a) in seduta ordinaria, una volta all’anno;

b) in seduta straordinaria, per delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta della maggioranza qualificata dei Soci ordinari. L’Assemblea delibera validamente sui punti posti all’Ordine del Giorno qualunque sia il numero di soci intervenuti, salvo quanto detto per l’assemblea straordinaria. Essa è presieduta dal Presidente della INS o, in sua vece, dal Vicepresidente o da un delegato del Consiglio Direttivo. Le delibere dell’Assemblea Straordinaria vengono prese a maggioranza qualificata (metà dei soci iscritti in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso, più
uno).
Nelle ipotesi in cui non è previsto diversamente dalla Statuto o dalla legge l’assemblea delibera con voto palese ad alzata di mano. La votazione avverrà a scrutinio segreto per le elezioni di tutti gli organi statutari.
L’assemblea ordinaria e straordinaria degli associati è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in Sua assenza dal Vice-presidente.
L’assemblea straordinaria da convocarsi con le modalità previste per
quella ordinaria delibera circa le modifiche statutarie e lo scioglimento.


Articolo 11 – Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da 7 (sette) membri, compresi il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere.
Tutti i membri sono scelti fra le persone fisiche associate. Si applica l’art. 2382 Codice Civile riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.
Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo:
– coloro che alla data delle elezioni risultino iscritti all’associazione da almeno 3 (tre) anni e siano in regola con il pagamento delle quote associative e che esercitino la loro professione nel campo medico o infermieristico o comunque sanitario.
Il primo Consiglio Direttivo viene nominato con l’atto costitutivo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni. Nel caso in cui per dimissioni o altra causa uno dei membri del Consiglio Direttivo decada dall’incarico l’assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell’intero consiglio. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo l’assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo consiglio direttivo. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano per 3 (tre) sedute consecutive alle riunioni del Consiglio sono considerati dimissionari.
Al Consiglio Direttivo spetta di:
– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea
– predisporre lo schema di bilancio preventivo e consuntivo
– deliberare sulle domande di nuove adesioni
– provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’assemblea dei soci
– promuovere la raccolta dei fondi
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente.


Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e/ o quando ne facciano richiesta almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti.
Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri ai quali spetta un solo voto.
In caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali di ogni riunione del consiglio direttivo redatti a cura del Segretario vengono sottoposti all’approvazione del consiglio stesso nella riunione successiva, e conservati agli atti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.


Articolo 12 – Il Presidente
a) Al Presidente dell’Associazione sta in carica tre anni ed è rileggibile spetta la rappresentanza dell’associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’associazione anche ad altri componenti il consiglio stesso.
Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
b) Al Presidente dell’associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
c) Il Presidente convoca e presiede l’assemblea, il consiglio direttivo ed il comitato esecutivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
d) Il Presidente e gli altri componenti il consiglio direttivo curano la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al consiglio direttivo e poi all’assemblea, corredandoli di idonee relazioni.


Articolo 13 – Vice Presidente
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzioni ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni previa delega scritta e firmata dal Presidente.


Articolo 14 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzioni di verbalizzante delle adunanze dell’assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento della amministrazione della associazione.
Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo nonché del Libro degli Aderenti all’Associazione.


Articolo 15 – Libri dell’Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, il libro degli associati, i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, del Consiglio Direttivo, e dei revisori dei Conti.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi inoltrando la richiesta all’Associazione stessa tramite e-mail.


Articolo 16 – Il Tesoriere

Il tesoriere resta in carica tre anni cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili,predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.


Articolo 17 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 2 (due) membri effettivi e viene eletto dal Consiglio Direttivo ove lo ritenga necessario.
La carica di revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
Per la durata in carica, e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’assemblea, del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza il diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.


Articolo 18 – Bilancio Consuntivo e Preventivo
a) Gli esercizi dell’associazione chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore.
b) Entro il 28 (ventotto) febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio
precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. Dal bilancio deve emergere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’associazione distinguendo le attività istituzionali da quelle connesse.
c) Entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo
esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
d) I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.


Articolo 19 – Avanzi di Gestione

a) All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
b) L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


Articolo 20 – Scioglimento
L’Assemblea, convocata in seduta straordinaria, delibera lo scioglimento dell’associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, comprese le deleghe.
In caso di scioglimento della INS, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell’Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico e analogo settore secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.


Articolo 21 – Clausola Compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione od interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio del Collegio Arbitrale che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Il Collegio sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo sulla scelta degli arbitri vi provvederà il Presidente del Tribunale di Firenze.


Articolo 22 – Legge Applicabile
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile, nonché alle altre leggi in materia.


Articolo 23 – Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico, è responsabile della verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica.
Il Comitato Scientifico è costituito dal Presidente della società, o suo delegato, Vicepresidente e da altri 5 (cinque) membri nominati dal Consiglio Direttivo anche al suo interno con votazioni a scrutinio segreto.
Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente o da un suo delegato ed è in carica 3 anni, cioè fino alla scadenza del mandato del consiglio Direttivo.
Il Comitato Scientifico ha il compito di elaborare una periodica relazione sulle attività svolte e sulla produzione scientifica da pubblicare sul sito
dell’Associazione previa approvazione del Consiglio Direttivo.


Articolo 24 – Sito web e conflitto di interessi
Il sito web è un organo ufficiale d’informazione della società. Il Responsabile, che deve essere dotato delle necessarie qualifiche professionali, è nominato a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo, resta in carica per tre anni e può essere riconfermato.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Responsabile, chiamato a garantire il costante e puntuale aggiornamento del sito web, può essere affiancato da altri collaboratori, i cui nominativi dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo.
Il Responsabile del sito web partecipa su invito alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, salvo che non faccia comunque parte del Consiglio Direttivo ricoprendo un’altra carica.
In caso di vacanza del Responsabile subentra nella carica il Presidente della società, fino a nuova nomina.
Il Consiglio Direttivo esamina e ratifica le decisioni prese dal Responsabile del sito web.
Il mandato conferito al Responsabile del sito web e ai suoi collaboratori può essere revocato dal Consiglio Direttivo.
La società ha l’obbligo di pubblicare attraverso il proprio sito Web istituzionale, aggiornato costantemente, l’attività scientifica, i bilanci preventivie i bilanci consuntivi e gli incarichi retribuiti.
Qualunque componente degli organi associativi che, in relazione a singole decisioni che l’Organo di cui fa parte è chiamato ad adottare, si trovi ad essere portatore di un interesse confliggente con quello della società, deve dichiararlo all’inizio della riunione e deve astenersi dalla relativa votazione; di tutto ciò sarà dato atto espressamente nel verbale della riunione stessa.
Lo stesso dicasi per l’associato portatore di un conflitto di interessi con la società relativamente all’assemblea.
F.to: Andrea Landi
F.to: Filippo Russo Notaio. Vi è il sigillo
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