È costituita un’associazione senza scopo di lucro denominata “CAPITOLO ITALIANO INS”
Articolo 2 – Sede e Durata
L’associazione ha sede in Firenze, Via Michelazzi 19, 50141 Firenze. L’associazione ha durata illimitata.
Articolo 3 – Oggetto e Scopo
L’Associazione non ha scopo di lucro.
Il Capitolo Italiano INS condivide gli oggetti e gli scopi della International Neuromodulation Society (USA) alla quale aderisce e pertanto si propone:
– di promuovere e diffondere i fondamenti scientifici, le possibilità applicative e le specifiche tecniche di tutti gli aspetti della neuromodulazione. Questa società multidisciplinare ritiene che tutti gli scienziati, i medici e i professionisti che operano nel campo sanitario che hanno interesse nella neuromodulazione possano collaborare a condividere questa metodologia di cura e incoraggiarne il migliore utilizzo per il bene dell’umanità.
Gli obiettivi del Capitolo Italiano INS sono:
– creare un forum che coinvolga, medici, scienziati, bioingegneri ed operatori sanitari con specifico interesse nella neuromodulazione grazie ad incontri periodici di aggiornamento scientifico, pubblicazioni, website;
– incoraggiare, ai fini del miglioramento della comprensione di queste terapie e delle necessità dei pazienti:
a) la ricerca e lo sviluppo in riferimento alle metodiche ed alle tecniche utilizzate;
b) un dialogo aperto con le aziende che operano nel settore, la collaborazione con l’Università e i Dipartimenti Universitari; il coordinamento della propria attività con quelle di altre società scientifiche, enti o associazioni aventi scopi assimilabili o affini;
– far comprendere l’efficacia clinica della neuromodulazione.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accesorie per natura a quella statutaria, in quanto integrative delle stesse.
Attività accessorie potranno essere:
– la formazione e la didattica mediante l’organizzazione di corsi di specializzazione nel campo della terapia del dolore e delle cure palliative;
– la promozione di attività di ricerca nel campo della terapia del dolore e delle cure palliative;
– l’assunzione di tutte le iniziative politiche, sociali, giuridiche, culturali, sanitarie, comunicative ed editoriali funzionali alla tutela ed al raggiungimento dei propri fini.
Articolo 4 – Patrimonio ed Entrate dell’Associazione
a) Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.
b) L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
c) L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’ assemblea per le approvazione e le modifìcazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina agli organi direttivi dell’associazione.
d) Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti.
e) Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
f) Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all’associazione stessa; tale recesso ha effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.
g) Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
h) Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di Euro 150,00 (centocinquanta e zero centesimi) versate dai soci fondatori nella misura di Euro 50,00 (cinquanta e zero centesimi) per ciascuno.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
(a) dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
(b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
(c) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
(d) Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione stessa e da parte dei già associati a titolo di rinnovo della quota;
(e) L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
(f) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione nè di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
(g) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale.
Articolo 5 – Soci Fondatori, Soci benemeriti, Soci
Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci tutti i medici e gli operatori sanitari, senza alcuna limitazione, che abbiano un interesse professionale nella neuromodulazione e che ne condividano gli scopi.
a) soci ordinari: sono coloro che si impegnano a partecipare attivamente all’attività associativa ed a versare un contributo annuo fissato dal Consiglio Direttivo;
b) soci onorari: possono essere chiamati dal Consiglio Direttivo a far parte dell’Associazione come soci onorari tutti coloro che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti dell’Associazione o, comunque, come riconoscimento alle loro doti professionali e morali;
c) soci sostenitori: coloro che versano spontaneamente contributi senza obbligo di continuità;
d) soci fondatori: coloro che hanno firmato l’Atto Costitutivo.
Articolo 6 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea degli associati;
– il Presidente del Consiglio Direttivo;
– il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
– il Consiglio Direttivo;
– il Segretario del Consiglio Direttivo;
– il Tesoriere;
– il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 7 – Assemblea
a) L’Assemblea è composta da tutti gli associati;
b) L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 Aprile) e del bilancio preventivo per l’anno in corso. Essa inoltre:
> provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Direttivo, del Segretario, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti;
> delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
> delibera sulle modifiche al presente statuto;
> approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
> delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dal presente Statuto;
> delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
c) L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli associati o da almeno 3 (tre) Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori;
d) L’assemblea ordinaria e straordinaria degli associati è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente. L’assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie e lo scioglimento. Le convocazioni dell’assemblea devono essere effettuate mediante lettera contenente gli argomenti all’ordine del giorno. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che sono trascorse almeno 24 ore dalla prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L’assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Articolo 8 – Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composta da 5 (cinque) membri, compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo coloro che alla data delle elezioni risultino iscritti all’Associazione da almeno 2 (due) anni e siano in regola con il pagamento delle quote associative e che esercitino la loro professione nel campo medico o infermieristico o comunque sanitario.
Il primo Consiglio Direttivo viene nominato con l’atto costitutivo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni. Nel caso in cui per dimissioni o altra causa uno dei membri del Consiglio Direttivo decada dall’incarico, l’assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell’intero consiglio. Nel caso in cui decada oltre la metà dell’intero Consiglio Direttivo, l’assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano per 2 (due) sedute consecutive alle riunioni del Consiglio sono considerati dimissionari.
Al Consiglio Direttivo spetta di:
– curare l’esecuzione delle delibere dell’assemblea;
– predisporre lo schema di bilancio preventivo e consuntivo;
– deliberare sulle domande di nuove adesioni;
– provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino alla assemblea dei soci;
– promuovere la raccolta dei fondi.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e o quando ne facciano richiesta almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti. Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo redatti a cura del segretario vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva, e conservati agli atti.
Articolo 9 – Il Presidente
a) Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su delibera del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’associazione anche ad altri componenti del consiglio stesso.
b) Al Presidente dell’associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
c) Il Presidente convoca e presiede l’assemblea, il consiglio direttivo ed il comitato esecutivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
d) Il Presidente e gli altri componenti il consiglio direttivo curano la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al consiglio direttivo e poi all’assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
Articolo 10 – Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Articolo 11 – Il Segretario del Consiglio Direttivo
Il Segretario svolge funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione della associazione.
Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo nonchè del Libro degli Aderenti all’Associazione.
Articolo 12 – Libri dell’Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, del Consiglio Direttivo, e dei Revisori dei Conti nonchè il Libro degli aderenti all’associazione.
Articolo 13 – Il Tesoriere
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
Articolo 14 – Collegio dei Revisori dei Conti
a) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri effettivi.
b) L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
c) Per la durata in carica, e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo;
d) I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.
Articolo 15 – Bilancio Consuntivo e Preventivo
a) Gli esercizi dell’associazione chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno;
b) Entro il 28 (ventotto) febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. Dal bilancio deve emergere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’associazione distinguendo le attività istituzionali da quelle connesse;
c) Entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
d) I Bilanci devono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Articolo 16 – Avanzi di Gestione
a) All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge;
b) L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 17 – Scioglimento
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Articolo 18 – Clausola Compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione od interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Firenze.
Articolo 19 – Legge Applicabile
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alla norma in materia di enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile, nonchè alle altre leggi in materia.